IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 50 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  88/388/CEE  del
Consiglio del 22  giugno  1988  e  della  direttiva  91/71/CEE  della
Commissione del 16 gennaio 1991,  relative  al  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati  ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base  per
la loro preparazione; 
   Visto, altresi', l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
   1. Il presente decreto disciplina la produzione, il commercio e la
vendita degli "aromi" impiegati o destinati ad essere impiegati nei o
sui prodotti alimentari per conferire loro odore, gusto o entrambi  e
dei materiali di base utilizzati per la produzione degli aromi. 
   2. Le norme del presente decreto non si applicano: 
     a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili destinati ad essere
consumati come tali, con o senza ricostituzione; 
     b) alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce,  acido  o
salato; 
     c) alle materie di origine vegetale o animale aventi  proprieta'
aromatizzanti intrinseche, purche' non impiegate come fonti di aromi.